Art. 4 · Collegi di risoluzione

Art. 4

Collegi di risoluzione

In vigore dal 16 dic 2020
Collegi di risoluzione 1.   L’autorità di risoluzione della CCP costituisce, gestisce e presiede un collegio di risoluzione incaricato dell’esercizio delle funzioni previste agli e della collaborazione e del coordinamento con le autorità che sono membri del collegio di risoluzione e, se del caso, della cooperazione con le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei paesi terzi. Il collegio di risoluzione costituisce per l’autorità di risoluzione e per le altre autorità pertinenti l’ambito nel quale esercitare le funzioni seguenti: a) scambio di informazioni d’interesse per l’elaborazione dei piani di risoluzione, anche per tenere conto dell’impatto sistemico dell’attuazione del piano di risoluzione, per l’applicazione delle misure preparatorie e preventive e per la risoluzione; b) elaborazione dei piani di risoluzione a norma dell’; c) valutazione della risolvibilità della CCP a norma dell’; d) individuazione, superamento ed eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità delle CCP a norma dell’; e e) coordinamento della comunicazione al pubblico in merito ai piani e alle strategie di risoluzione. 2.   Sono membri del collegio di risoluzione: a) l’autorità di risoluzione della CCP; b) l’autorità competente della CCP; c) le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, compresi, se del caso, la Banca centrale europea (BCE) nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (22) e del comitato di risoluzione unico (SRB) nel ruolo di autorità per la risoluzione degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico conferitogli a norma del regolamento (UE) n. 806/2014; d) le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti, diverse da quelle di cui alla lettera c). Tali autorità competenti e autorità di risoluzione informano l’autorità di risoluzione della CCP e giustificano la propria partecipazione al collegio in base alla loro valutazione dell’impatto che la risoluzione della CCP potrebbe avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro; e) le autorità competenti o le autorità di risoluzione dei clienti dei partecipanti diretti, a condizione che nel collegio non sia già presente un membro del proprio Stato membro conformemente alle lettere c), d), f), g) o h), del presente paragrafo. Tali autorità informano l’autorità di risoluzione della CCP e giustificano la propria partecipazione al collegio in base alla loro valutazione dell’impatto che la risoluzione della CCP potrebbe avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro; f) le autorità competenti di cui all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012; g) le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012; h) le autorità competenti di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 648/2012; i) i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 648/2012; j) le banche centrali di emissione di cui all’, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 648/2012; k) le banche centrali che emettono le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati dalla CCP diverse da quelle di cui alla lettera j). Tali banche centrali di emissione informano l’autorità di risoluzione della CCP e giustificano la propria partecipazione al collegio in base alla loro valutazione dell’impatto che la risoluzione della CCP potrebbe avere sulla rispettiva valuta di emissione; l) l’autorità competente dell’impresa madre, ove applicabile; m) quando non è l’autorità di risoluzione di cui alla lettera a), il ministero competente; n) l’AESFEM; e o) l’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.   L’AESFEM, l’ABE e le autorità di cui al paragrafo 2, lettere d), e), k) e l), non hanno diritto di voto nel collegio di risoluzione. Qualora sia membro del collegio in forza del paragrafo 2, lettere c) e j), la BCE dispone di due voti nel collegio. 4.   Possono essere invitate a partecipare al collegio di risoluzione in veste di osservatrici le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi e le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di paesi terzi con le quali la CCP ha concluso accordi di interoperabilità. La partecipazione di tali autorità è subordinata alla condizione che esse siano vincolate a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio dell’autorità di risoluzione della CCP in qualità di presidente del collegio di risoluzione, a quelli previsti all’. La partecipazione delle autorità di paesi terzi al collegio di risoluzione può essere limitata alla discussione di specifici aspetti di esecuzione transfrontaliera, fra i quali possono rientrare: a) esecuzione effettiva e coordinata delle azioni di risoluzione, in particolare a norma degli ; b) individuazione ed eliminazione degli eventuali impedimenti a un’effettiva azione di risoluzione conseguenti alle divergenze fra le varie discipline normative in materia di garanzie reali, accordi di netting e accordi di compensazione e alle divergenze tra i poteri o strategie di risanamento e risoluzione; c) rilevamento dell’eventuale necessità d’introdurre nuovi obblighi in tema di rilascio delle licenze, riconoscimento o autorizzazione e coordinamento a tal fine, tenuto conto dell’esigenza di tempestività nelle azioni di risoluzione; d) eventuale sospensione dell’obbligo di compensazione per le classi di attività influenzate dalla risoluzione della CCP a norma dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 o di disposizioni equivalenti previste dal diritto nazionale del paese terzo; e) eventuale incidenza della diversità di fuso orario sull’ora di fine attività applicabile alla chiusura delle negoziazioni. 5.   All’autorità di risoluzione della CCP in quanto presidente del collegio di risoluzione spettano le funzioni seguenti: a) stabilire per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio, le modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione; b) coordinare tutte le attività del collegio di risoluzione; c) indire tutte le riunioni del collegio di risoluzione e presiederle; d) informare esaurientemente con congruo anticipo tutti i membri del collegio di risoluzione dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali in discussione nelle stesse e dei punti da esaminare a tal fine; e) decidere se invitare autorità di paesi terzi, ed eventualmente quali, a specifiche riunioni del collegio di risoluzione in conformità del paragrafo 4; f) consentire, promuovere e coordinare l’interscambio tempestivo di tutte le informazioni pertinenti tra i membri del collegio di risoluzione; g) informare tempestivamente tutti i membri del collegio di risoluzione delle decisioni e degli esiti di dette riunioni. 6.   Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati al collegio, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno della riunione. 7.   Per garantire la coerenza e uniformità di funzionamento dei collegi di risoluzione in tutta l’Unione, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione di cui al paragrafo 1. Nell’elaborazione di dette norme di regolamentazione, l’AESFEM tiene conto delle pertinenti disposizioni degli atti delegati adottati in base all’, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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