Art. 38
Valutazione e adozione del piano di riorganizzazione aziendale
In vigore dal 16 dic 2020
Valutazione e adozione del piano di riorganizzazione aziendale
1. Entro un mese dalla data in cui la CCP presenta il piano di riorganizzazione aziendale a norma dell’, paragrafo 1, l’autorità di risoluzione e l’autorità competente valutano l’effettiva adeguatezza delle misure ivi previste a ripristinarne la sostenibilità economica a lungo termine della CCP.
Se l’autorità di risoluzione e l’autorità competente giungono alla conclusione che il piano è atto a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l’autorità di risoluzione lo approva.
2. Se l’autorità di risoluzione o l’autorità competente non sono convinte che le misure indicate nel piano siano atte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l’autorità di risoluzione notifica alla CCP i rilievi emersi e le ordina di ripresentare entro due settimane dalla notificazione un piano modificato che ne tenga conto.
3. L’autorità di risoluzione e l’autorità competente valutano il piano ripresentato e l’autorità di risoluzione notifica alla CCP entro una settimana dalla ricezione se esso tiene adeguatamente conto dei rilievi espressi o se invece sono necessarie ulteriori modifiche.
4. Entro il 12 febbraio 2023, l’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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