Art. 35 · Eliminazione degli ostacoli procedurali alla svalutazione e conversione

Art. 35

Eliminazione degli ostacoli procedurali alla svalutazione e conversione

In vigore dal 16 dic 2020
Eliminazione degli ostacoli procedurali alla svalutazione e conversione 1.   Quando è d’applicazione l’, paragrafo 1, l’autorità competente ordina alla CCP di mantenere in qualsiasi momento un importo di partecipazioni sufficiente a consentire a tale CCP di emettere un numero sufficiente di nuove partecipazioni e a poter procedere effettivamente all’emissione o alla conversione in partecipazioni. 2.   L’autorità di risoluzione applica lo strumento della svalutazione e conversione prescindendo dalle disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto della CCP, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o l’obbligo di ottenere il consenso dei soci a un aumento di capitale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:23:oj#art-35