Art. 35
Eliminazione degli ostacoli procedurali alla svalutazione e conversione
In vigore dal 16 dic 2020
Eliminazione degli ostacoli procedurali alla svalutazione e conversione
1. Quando è d’applicazione l’, paragrafo 1, l’autorità competente ordina alla CCP di mantenere in qualsiasi momento un importo di partecipazioni sufficiente a consentire a tale CCP di emettere un numero sufficiente di nuove partecipazioni e a poter procedere effettivamente all’emissione o alla conversione in partecipazioni.
2. L’autorità di risoluzione applica lo strumento della svalutazione e conversione prescindendo dalle disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto della CCP, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o l’obbligo di ottenere il consenso dei soci a un aumento di capitale.
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