Art. 33 · Disciplina della svalutazione o conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

Art. 33

Disciplina della svalutazione o conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

In vigore dal 16 dic 2020
Disciplina della svalutazione o conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite 1.   L’autorità di risoluzione applica lo strumento della svalutazione e conversione secondo l’ordine di priorità dei crediti applicabile nella procedura ordinaria di insolvenza. 2.   Prima di svalutare o convertire il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite, l’autorità di risoluzione riduce l’importo nominale delle partecipazioni in proporzione alle perdite e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale. Se dopo la svalutazione dell’importo nominale delle partecipazioni la CCP mantiene, secondo la valutazione effettuata a norma dell’, paragrafo 3, un valore netto positivo, l’autorità di risoluzione cancella o, secondo il caso, diluisce tali partecipazioni. 3.   L’autorità di risoluzione svaluta o converte, o svaluta e converte, l’importo nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite per quanto necessario a raggiungere gli obiettivi della risoluzione e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale. 4.   L’autorità di risoluzione non applica lo strumento della svalutazione e conversione per le passività seguenti: a) passività verso i dipendenti per retribuzione, benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo; b) passività verso i creditori, siano essi fornitori o imprese commerciali, che hanno fornito alla CCP beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali; c) passività verso le autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto fallimentare applicabile; d) passività verso i sistemi o gli operatori dei sistemi designati conformemente alla direttiva 98/26/CE, i relativi partecipanti purché tali passività derivino dalla loro partecipazione a tali sistemi, nonché verso altre CCP e le banche centrali; e) margini iniziali. 5.   In caso di svalutazione dell’importo nominale della partecipazione o dell’importo nominale del titolo di debito o altra passività non garantita si applicano le condizioni seguenti: a) la svalutazione è permanente; b) il detentore del titolo non avanza alcuna pretesa in relazione alla svalutazione, eccetto per quanto riguarda le passività già maturate, la responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità della svalutazione, le pretese collegate alle partecipazioni emesse o cedute a norma del paragrafo 6 del presente articolo, o le pretese connesse a pagamenti conformemente all’; e c) in caso di svalutazione solo parziale, l’accordo che ha istituito la passività originaria resta applicabile all’importo residuo, fatte salve le necessarie modifiche dei suoi termini derivanti dalla svalutazione. La lettera a) del primo comma non osta a che, se l’entità della svalutazione operata in base alla valutazione provvisoria di cui all’, paragrafo 1, risulta superiore agli importi necessari in base alla valutazione definitiva di cui all’, paragrafo 2, l’autorità di risoluzione applichi un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i detentori di titoli di debito o altre passività non garantite e, quindi, i detentori di partecipazioni. 6.   In caso di conversione di titoli di debito o altre passività non garantite a norma del paragrafo 3, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di emettere o cedere partecipazioni ai detentori di titoli di debito o altre passività non garantite. 7.   L’autorità di risoluzione converte il titolo di debito o altra passività non garantita a norma del paragrafo 3 soltanto se sussistono i presupposti seguenti: a) la partecipazione è emessa prima che la CCP emetta partecipazioni a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di enti pubblici; e b) il tasso di conversione compensa adeguatamente il detentore dei titoli di debito per perdite subite a causa dell’esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, coerentemente con il trattamento che gli sarebbe riservato nella procedura ordinaria di insolvenza. In caso di conversione del titolo di debito o altra passività non garantita in partecipazione, questa è sottoscritta o ceduta immediatamente dopo la conversione. 8.   Ai fini del paragrafo 7 l’autorità di risoluzione provvede affinché, nell’elaborazione e nell’aggiornamento del piano di risoluzione della CCP e nell’ambito dei poteri di eliminazione degli impedimenti alla relativa risolvibilità, la CCP sia in grado in qualsiasi momento di emettere il numero necessario di partecipazioni.
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