Art. 32
Obbligo di svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite
In vigore dal 16 dic 2020
Obbligo di svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite
1. L’autorità di risoluzione applica lo strumento di svalutazione e conversione a norma dell’ per le partecipazioni e i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione o per altre passività non garantite, al fine di assorbire le perdite, ricapitalizzare la CCP o la CCP-ponte ovvero sostenere l’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa.
2. Basandosi sulla valutazione effettuata a norma dell’, paragrafo 3, l’autorità di risoluzione determina:
a)
l’importo di cui svalutare le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite, tenuto conto delle perdite che devono essere assorbite tramite l’esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP; e
b)
l’importo per il quale convertire i titoli di debito o le altre passività non garantite in partecipazioni al fine di ripristinare i requisiti patrimoniali della CCP o della CCP-ponte.
Storico versioni
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