Art. 32 · Obbligo di svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

Art. 32

Obbligo di svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

In vigore dal 16 dic 2020
Obbligo di svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite 1.   L’autorità di risoluzione applica lo strumento di svalutazione e conversione a norma dell’ per le partecipazioni e i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione o per altre passività non garantite, al fine di assorbire le perdite, ricapitalizzare la CCP o la CCP-ponte ovvero sostenere l’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa. 2.   Basandosi sulla valutazione effettuata a norma dell’, paragrafo 3, l’autorità di risoluzione determina: a) l’importo di cui svalutare le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite, tenuto conto delle perdite che devono essere assorbite tramite l’esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP; e b) l’importo per il quale convertire i titoli di debito o le altre passività non garantite in partecipazioni al fine di ripristinare i requisiti patrimoniali della CCP o della CCP-ponte.
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