Art. 29 · Cessazione parziale o totale dei contratti

Art. 29

Cessazione parziale o totale dei contratti

In vigore dal 16 dic 2020
Cessazione parziale o totale dei contratti 1.   L’autorità di risoluzione può cessare tutti i contratti seguenti della CCP in risoluzione o alcuni di essi: a) contratti con i partecipanti diretti inadempienti; b) contratti del servizio di compensazione o della classe di attività interessati; c) altri contratti della CCP in risoluzione. L’autorità di risoluzione può cessare i contratti di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo, soltanto se le attività e posizioni derivanti da tali contratti non sono state cedute a norma dell’, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Quando esercita il potere di cui al primo comma, l’autorità di risoluzione cessa i contratti di cui alle lettere a), b) e c), del primo comma, in modo analogo, senza discriminazione delle controparti di tali contratti, ad eccezione degli obblighi contrattuali che non possono essere eseguiti entro un arco di tempo adeguato. 2.   L’autorità di risoluzione informa tutti i partecipanti diretti interessati della data in cui cessano i contratti di cui al paragrafo 1. 3.   Prima di cessare il contratto previsto al paragrafo 1 l’autorità di risoluzione: a) ordina alla CCP in risoluzione di calcolare il valore del contratto e aggiornare il saldo contabile di ciascun partecipante diretto; b) determina l’importo netto che il partecipante diretto deve pagare o ricevere, tenendo conto del margine di variazione dovuto ma non pagato, anche in conseguenza della valutazione prevista alla lettera a); e c) notifica a ciascun partecipante diretto l’importo netto così determinato e ordina alla CCP di versarlo o riscuoterlo. I partecipanti diretti comunicano ai relativi clienti, senza indebito ritardo, l’applicazione di tale strumento e il modo in cui tale attivazione li riguarda. 4.   Il calcolo del valore di cui al paragrafo 3, lettera a), si basa per quanto possibile su un prezzo di mercato equo determinato in base alle norme e alle disposizioni della CCP, a meno che l’autorità di risoluzione non ritenga necessario utilizzare un altro metodo di determinazione dei prezzi adeguato. 5.   Quando il partecipante diretto non inadempiente non è in grado di pagare l’importo netto determinato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP, tenuto conto dell’ del presente regolamento, di porre in stato d’inadempimento tale partecipante e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento secondo quanto disposto dall’ del regolamento (UE) n. 648/2012. 6.   L’autorità di risoluzione che ha cessato uno o più contratti dei tipi di cui al paragrafo 1 può temporaneamente impedire alla CCP di compensare qualsiasi nuovo contratto dello stesso tipo. L’autorità di risoluzione può consentire alla CCP di ricominciare a compensare detti tipi di contratti soltanto se sussistono i presupposti seguenti: a) la CCP soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012; e b) l’autorità di risoluzione emana e pubblica un avviso in tal senso con uno dei mezzi previsti all’, paragrafo 3. 7.   Entro il 12 febbraio 2022, l’AESFEM, emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010 per precisare ulteriormente la metodologia che deve utilizzare l’autorità di risoluzione per determinare il valore di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a).
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