Art. 28 · Obiettivo e ambito d’applicazione degli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite

Art. 28

Obiettivo e ambito d’applicazione degli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite

In vigore dal 16 dic 2020
Obiettivo e ambito d’applicazione degli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite 1.   Le autorità di risoluzione applicano lo strumento di allocazione delle posizioni in conformità dell’ e gli strumenti di allocazione delle perdite in conformità degli . 2.   Le autorità di risoluzione applicano gli strumenti di cui al paragrafo 1 per i contratti relativi a servizi di compensazione e alle corrispondenti garanzie reali fornite alla CCP. 3.   Le autorità di risoluzione applicano lo strumento dell’allocazione delle posizioni previsto all’ per ribilanciare il portafoglio della CCP o, se applicabile, della CCP-ponte. Le autorità di risoluzione applicano gli strumenti di allocazione delle perdite previsti agli al fine di: a) coprire le perdite della CCP valutate in conformità dell’; b) rimettere la CCP in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento in scadenza; c) conseguire i risultati di cui alle lettere a) e b) in relazione alla CCP-ponte; d) sostenere la cessione dell’attività della CCP a un terzo solvente tramite lo strumento della vendita dell’attività d’impresa. Lo strumento di allocazione delle perdite di cui all’ può essere applicato dalle autorità di risoluzione in connessione alle perdite derivanti da un evento di inadempimento o alle perdite derivanti da un evento diverso dall’inadempimento. Se lo strumento di allocazione delle perdite di cui all’ è applicato in connessione alle perdite derivanti da un evento diverso dall’inadempimento, esso può essere applicato solo fino a un importo cumulativo pari ai contributi dei partecipanti diretti non inadempienti ai fondi di garanzia in caso di inadempimento della CCP e distribuito tra i partecipanti diretti in proporzione ai contributi da essi versati ai fondi di garanzia in caso di inadempimento. 4.   Le autorità di risoluzione non applicano gli strumenti di allocazione delle perdite di cui agli del presente regolamento in relazione ai soggetti di cui all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.
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