Art. 26
Valutazione provvisoria
In vigore dal 16 dic 2020
Valutazione provvisoria
1. Le valutazioni previste all’ che non soddisfano i requisiti stabiliti all’, paragrafo 2, sono considerate valutazioni provvisorie.
La valutazione provvisoria include una riserva per perdite aggiuntive con la relativa adeguata giustificazione.
2. L’autorità di risoluzione che avvia l’azione di risoluzione basandosi su una valutazione provvisoria provvede a che sia effettuata una valutazione definitiva non appena possibile.
L’autorità di risoluzione provvede affinché la valutazione definitiva di cui al primo comma:
a)
consenta il rilevamento integrale di tutte le perdite della CCP nei libri contabili;
b)
orienti la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato in conformità del paragrafo 3.
3. Se nella valutazione definitiva la stima del valore patrimoniale netto della CCP risulta superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l’autorità di risoluzione ha facoltà di:
a)
aumentare il valore dei crediti ridotti o ristrutturati dei creditori interessati;
b)
ordinare alla CCP-ponte di versare un corrispettivo supplementare per le attività, passività, diritti e obblighi della CCP in risoluzione o, secondo il caso, di versarlo ai titolari delle partecipazioni.
4. Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell’, paragrafo 15, della direttiva 2014/59/UE, e adottate a norma dell’, paragrafo 16, della medesima, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, ai fini del paragrafo 1, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nella valutazione provvisoria.
L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:23:oj#art-26