Art. 25 · Requisiti per la valutazione

Art. 25

Requisiti per la valutazione

In vigore dal 16 dic 2020
Requisiti per la valutazione 1.   L’autorità di risoluzione provvede affinché le valutazioni previste all’ siano effettuate: a) da un soggetto indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dalla CCP; o b) dall’autorità di risoluzione stessa se la valutazione non può essere effettuata dal soggetto di cui alla lettera a). 2.   Le valutazioni previste all’ sono considerate definitive quando sono effettuate dal soggetto di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti al presente articolo. 3.   Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la valutazione definitiva si fonda su ipotesi prudenti e non presuppone la possibilità che, a partire dal momento in cui è avviata l’azione di risoluzione, la CCP usufruisca di sostegno finanziario pubblico straordinario, assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard. La valutazione tiene altresì conto del potenziale recupero delle spese ragionevoli sostenute dalla CCP in risoluzione a norma dell’, paragrafo 10. 4.   La valutazione definitiva è integrata dalle informazioni seguenti detenute dalla CCP: a) stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione finanziaria della CCP, compresi le residue risorse prefinanziate disponibili e gli impegni finanziari in essere; b) documentazione sui contratti compensati di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012; e c) informazioni sul valore di mercato e sul valore contabile delle attività, passività e posizioni, comprese le pretese rilevanti e gli obblighi in essere in capo alla CCP. 5.   La valutazione definitiva indica la suddivisione dei creditori in categorie in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile. Include altresì una stima del trattamento che ciascuna categoria di azionisti e di creditori avrebbe previsto di ricevere in applicazione del principio stabilito all’, paragrafo 1, lettera e). La stima di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione prevista all’. 6.   Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell’, paragrafi 14 e 15, della direttiva 2014/59/UE e adottate a norma dell’, paragrafo 16, della medesima, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano: a) le circostanze in cui il soggetto è considerato indipendente sia dall’autorità di risoluzione sia dalla CCP ai fini del paragrafo 1; b) la metodologia per valutare il valore delle attività e passività della CCP; e c) la separazione delle valutazioni previste agli del presente regolamento. L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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