Art. 23 · Principi generali della risoluzione

Art. 23

Principi generali della risoluzione

In vigore dal 16 dic 2020
Principi generali della risoluzione 1.   Per l’applicazione degli strumenti di risoluzione previsti all’ e l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti all’ l’autorità di risoluzione adotta tutte le misure appropriate attenendosi ai principi seguenti: a) tutti gli obblighi contrattuali e le altre disposizioni del piano di risanamento della CCP sono eseguiti, per quanto non completati prima dell’entrata in risoluzione, a meno che l’autorità di risoluzione stabilisca che, al fine di conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione, è maggiormente opportuno ricorrere a una delle seguenti soluzioni o a entrambe: i) astenersi dall’eseguire determinati obblighi contrattuali previsti dal piano di risanamento della CCP o discostarsi altrimenti da esso; ii) applicare strumenti di risoluzione o esercitare i poteri di risoluzione; b) gli azionisti della CCP in risoluzione sostengono le prime perdite dopo che tutti gli obblighi e le disposizioni di cui alla lettera a) sono stati eseguiti e conformemente a quanto ivi previsto; c) i creditori della CCP in risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti secondo l’ordine di priorità delle loro pretese in una procedura ordinaria di insolvenza, salvo quando diversamente previsto espressamente dal presente regolamento; d) i creditori della CCP appartenenti a una stessa categoria ricevono pari trattamento; e) gli azionisti, i partecipanti diretti e altri creditori della CCP non dovrebbero subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito nelle circostanze di cui all’; f) il consiglio e l’alta dirigenza della CCP in risoluzione sono sostituiti, salvo se l’autorità di risoluzione ritiene necessaria la permanenza in carica di tutti o di alcuni loro componenti per conseguire gli obiettivi della risoluzione; g) l’autorità di risoluzione informa e consulta i rappresentanti dei dipendenti in conformità della normativa nazionale, dei contratti collettivi o delle prassi vigenti; h) gli strumenti di risoluzione sono applicati e i poteri di risoluzione sono esercitati fatte salve le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti negli organi di amministrazione ai sensi della normativa nazionale, dei contratti collettivi o delle prassi vigenti; e i) se la CCP fa parte di un gruppo, l’autorità di risoluzione tiene conto dell’impatto sulle altre componenti del gruppo, in particolare qualora tale gruppo comprenda altre FMI, e sul gruppo nel suo complesso. 2.   L’autorità di risoluzione può avviare un’azione di risoluzione che si discosta dai principi di cui al paragrafo 1, lettera d) o e), del presente articolo, ove ciò sia giustificato dal pubblico interesse di conseguire gli obiettivi della risoluzione e sia proporzionato al rischio sostenuto. Tuttavia, qualora a motivo di tale discostamento un azionista, un partecipante diretto o qualsiasi altro creditore debba subire perdite maggiori di quelle che avrebbe subito nelle circostanze di cui all’, si applica il diritto al pagamento della differenza a norma dell’. 3.   Il consiglio e l’alta dirigenza della CCP in risoluzione prestano all’autorità di risoluzione tutta l’assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:23:oj#art-23