Art. 22
Presupposti per la risoluzione
In vigore dal 16 dic 2020
Presupposti per la risoluzione
1. L’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione nei confronti della CCP se sussistono congiuntamente i presupposti seguenti:
a)
la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto:
i)
dall’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione;
ii)
dall’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente, se l’autorità di risoluzione dispone degli strumenti necessari per giungere a tale conclusione;
b)
alla luce delle circostanze del caso, non vi sono prospettive ragionevoli d’impedire in tempi adeguati il dissesto della CCP tramite misure alternative del settore privato, tra cui il piano di risanamento della CCP o altre disposizioni contrattuali, o tramite un’azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce;
c)
l’azione di risoluzione è necessaria nel pubblico interesse per conseguire, in maniera proporzionata, uno o più obiettivi della risoluzione, che non sarebbero conseguiti in egual misura dalla liquidazione della CCP con procedure ordinarie di insolvenza.
2. Ai fini della lettera a), punto ii), del paragrafo 1, l’autorità competente comunica di sua iniziativa e senza ritardo all’autorità di risoluzione qualsiasi informazione che possa indicare che la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto. L’autorità competente comunica inoltre all’autorità di risoluzione, su richiesta, qualsiasi altra informazione necessaria al fine di effettuare la valutazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando si trova in una o più delle situazioni seguenti:
a)
viola o rischia di violare i requisiti di autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
non è in grado o rischia di non essere in grado di assolvere una funzione essenziale;
c)
non è in grado o rischia di non essere in grado di ripristinare la sostenibilità economica attuando misure di risanamento;
d)
non è in grado o rischia di non essere in grado di pagare i debiti o altre passività alla scadenza;
e)
necessita di sostegno finanziario pubblico straordinario.
4. Ai fini della lettera e) del paragrafo 3 il sostegno finanziario pubblico non è considerato straordinario se soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
si configura come garanzia dello Stato a sostegno di strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate o come garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
b)
la garanzia dello Stato di cui al punto a) del presente paragrafo è necessaria per porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e per preservare la stabilità finanziaria; e
c)
la garanzia dello Stato di cui al punto a) del presente paragrafo è limitata alle CCP solventi, è subordinata ad approvazione definitiva nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, è prestata a titolo cautelativo e temporaneo, è proporzionata a quanto necessario per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo e non è usata per coprire le perdite che la CCP ha registrato o verosimilmente registrerà in futuro.
5. L’autorità di risoluzione può avviare l’azione di risoluzione anche se ritiene che la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell’Unione o di uno o più Stati membri.
6. Entro il 12 febbraio 2022, l’AESFEM, emana orientamenti volti a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione relative all’esistenza delle situazioni nelle quali la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto tenendo conto, ove opportuno, della natura e della complessità dei servizi forniti dalle CCP stabilite nell’Unione.
Quando elabora detti orientamenti l’AESFEM tiene conto degli orientamenti emanati in conformità all’, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
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