Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «CCP»: una CCP come definita all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012; 2) «collegio di risoluzione»: il collegio costituito a norma dell’; 3) «autorità di risoluzione»: un’autorità designata dallo Stato membro a norma dell’; 4) «strumento di risoluzione»: uno degli strumenti di risoluzione di cui all’, paragrafo 1; 5) «potere di risoluzione»: uno dei poteri di cui agli articoli da 48 a 58; 6) «obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi della risoluzione previsti all’; 7) «autorità competente»: un’autorità designata dallo Stato membro a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012; 8) «evento di inadempimento»: uno scenario in cui la CCP ha dichiarato inadempienti: a) uno o più partecipanti diretti conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012; o b) una o più CCP interoperabili conformemente alle pertinenti disposizioni contrattuali o alla procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012; 9) «evento diverso dall’inadempimento»: uno scenario in cui una CCP subisce perdite per qualsiasi ragione diversa da un evento di inadempimento, tra cui, a titolo esemplificativo, frodi o carenze attinenti l’attività svolta, la custodia, gli investimenti o carenze giuridiche o operative, incluse le carenze derivanti da attacchi informatici; 10) «piano di risoluzione»: un piano di risoluzione predisposto per la CCP a norma dell’; 11) «azione di risoluzione»: una decisione di sottoporre a risoluzione la CCP a norma dell’, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione; 12) «partecipante diretto»: un partecipante diretto come definito all’, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012; 13) «impresa madre»: un’impresa madre come definita all’, paragrafo 1, punto 15), lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; 14) «CCP di paese terzo»: una CCP con sede legale in un paese terzo; 15) «accordo di compensazione»: un accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra la CCP in risoluzione e una controparte possono compensarsi a vicenda; 16) «infrastruttura del mercato finanziario» o «FMI»: una CCP, un depositario centrale di titoli, un repertorio di dati sulle negoziazioni, un sistema di pagamento o altro sistema definito e designato dallo Stato membro a norma dell’, lettera a), della direttiva 98/26/CE; 17) «sede di negoziazione»: una sede di negoziazione come definita all’, punto 4), del regolamento (UE) n. 648/2012; 18) «cliente»: un cliente come definito all’, punto 15), del regolamento (UE) n. 648/2012; 19) «O-SII»: altri enti a rilevanza sistemica di cui all’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE; 20) «cliente indiretto»: un’impresa che ha stabilito accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto ai sensi dell’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012; 21) «CCP interoperabile»: una CCP con la quale è stato stabilito un accordo di interoperabilità; 22) «piano di risanamento»: un piano di risanamento predisposto e aggiornato dalla CCP a norma dell’; 23) «consiglio»: l’organo di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, costituito conformemente al diritto societario nazionale a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012; 24) «collegio di vigilanza»: il collegio di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012; 25) «capitale»: il capitale come definito all’, punto 25), del regolamento (UE) n. 648/2012; 26) «linee di difesa in caso di inadempimento»: le linee di difesa in caso di inadempimento ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012; 27) «funzioni essenziali»: le attività, i servizi o le operazioni erogati a terzi esterni alla CCP la cui interruzione potrebbe portare alla perturbazione, in uno o più Stati membri, di servizi essenziali per il sistema economico o della stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell’operatività transfrontaliera della CCP, con particolare riguardo alla sostituibilità delle attività, dei servizi o delle operazioni; 28) «gruppo»: un gruppo come definito all’, punto 16), del regolamento (UE) n. 648/2012; 29) «FMI collegata»: una FMI con cui la CCP ha concluso accordi contrattuali, tra cui accordi di interoperabilità; 30) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: l’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di Stato, fornito per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità della CCP; 31) «contratti finanziari»: i contratti e gli accordi quali definiti all’, paragrafo 1, punto 100), della direttiva 2014/59/UE; 32) «procedura ordinaria di insolvenza»: la procedura collettiva di insolvenza che comporta la dismissione parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore di norma applicabile alle CCP ai sensi del diritto nazionale, sia essa specifica per le CCP oppure applicabile in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica; 33) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti che conferiscono la proprietà nonché titoli convertibili in – o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano – azioni, quote o altre partecipazioni; 34) «autorità macroprudenziale nazionale designata»: l’autorità cui spetta la conduzione della politica macroprudenziale di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3); 35) «fondo di garanzia in caso di inadempimento»: un fondo di garanzia in caso di inadempimento costituito dalla CCP a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012; 36) «risorse prefinanziate»: le risorse detenute dalla persona giuridica alle quali questa può attingere liberamente; 37) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio; 38) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un repertorio di dati sulle negoziazioni come definito all’, punto 2), del regolamento (UE) n. 648/2012 o all’, punto 1), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); 39) «disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione»: la disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 109 TFUE; 40) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme non garantite di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito; 41) «margine iniziale»: margine riscosso dalla CCP per coprire la futura esposizione potenziale nei confronti dei partecipanti diretti che lo forniscono e, se pertinente, delle CCP interoperabili nell’intervallo di tempo tra l’ultima riscossione di margini e la liquidazione delle posizioni a seguito di un inadempimento di un partecipante diretto o di una CCP interoperabile; 42) «margine di variazione»: margine riscosso o pagato per riflettere le esposizioni correnti derivanti da variazioni effettive della quotazione di mercato; 43) «richiesta di liquidità per la risoluzione»: una richiesta ai partecipanti diretti di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza dei poteri legali dei quali l’autorità di risoluzione è investita a norma dell’; 44) «richiesta di liquidità per il risanamento»: una richiesta ai partecipanti diretti, diversa dalla richiesta di liquidità per la risoluzione, di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza di disposizioni contrattuali previste nel regolamento operativo della CCP; 45) «poteri di cessione»: i poteri, specificati all’, paragrafo 1, lettere c) e d), di cedere azioni, quote, altre partecipazioni, titoli di debito, attività, diritti, obblighi o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, trasferendoli dalla CCP in risoluzione a un cessionario; 46) «derivato»: un derivato come definito all’, punto 5), del regolamento (UE) n. 648/2012; 47) «accordo di netting»: un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compreso un accordo di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo da diventare immediatamente esigibili oppure da estinguersi e, in entrambi i casi, sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite; la definizione comprende una «clausola di compensazione (netting) per close-out» come definita all’, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e il «n etting» come definito all’, lettera k), della direttiva 98/26/CE; 48) «misura di prevenzione della crisi»: l’esercizio del potere di ordinare alla CCP di intervenire per colmare le carenze del piano di risanamento a norma dell’, paragrafi 8 e 9, l’esercizio del potere di superare o eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell’, o l’applicazione di una misura d’intervento precoce a norma dell’; 49) «diritto di risoluzione contrattuale»: clausole che attribuiscono alle parti del contratto il diritto di risolverlo, di anticiparlo o di estinguerlo per close-out, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l’estinzione di un’obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l’insorgere di un’obbligazione prevista dal contratto; 50) «contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà come definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE; 51) «obbligazione garantita»: un’obbligazione garantita come definita all’, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (21); 52) «procedura di risoluzione in paese terzo»: un’azione avviata per gestire il dissesto della CCP di un paese terzo, ai sensi della legge di tale paese, che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui al presente regolamento; 53) «pertinenti autorità nazionali»: le autorità di risoluzione, le autorità competenti o i ministeri competenti designati a norma del presente regolamento o a norma dell’ della direttiva 2014/59/UE ovvero le altre autorità degli Stati membri con competenze in materia di attività, diritti, obblighi o passività delle CCP di paesi terzi che prestano servizi di compensazione nella loro giurisdizione; 54) «pertinente autorità del paese terzo»: un’autorità del paese terzo deputata allo svolgimento di funzioni comparabili a quelle affidate all’autorità di risoluzione o all’autorità competente in virtù del presente regolamento.
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