Art. 19
Rimozione dell’alta dirigenza e del consiglio
In vigore dal 16 dic 2020
Rimozione dell’alta dirigenza e del consiglio
1. In presenza di un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP o di una violazione dei suoi requisiti legali, regolamento operativo compreso, e se le altre misure adottate a norma dell’ non sono sufficienti a sanare la situazione, l’autorità competente può imporre la rimozione totale o parziale dell’alta dirigenza o del consiglio della CCP.
Qualora l’autorità competente imponga la rimozione parziale o totale dell’alta dirigenza o del consiglio della CCP, ne dà notifica all’AESFEM, all’autorità di risoluzione e al collegio di vigilanza.
2. La nuova alta dirigenza o il nuovo consiglio sono nominati in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e sono subordinati all’approvazione o all’assenso dell’autorità competente. Qualora l’autorità competente ritenga insufficiente la sostituzione dell’alta dirigenza o del consiglio di cui al presente articolo, può nominare uno o più amministratori temporanei della CCP per sostituire il consiglio e l’alta dirigenza della CCP o collaborare temporaneamente con essi. Tutti gli amministratori temporanei possiedono le qualifiche, la capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le loro funzioni e sono immuni da qualsiasi conflitto di interessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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