Art. 17
Procedura di coordinamento per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità
In vigore dal 16 dic 2020
Procedura di coordinamento per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità
1. Il collegio di risoluzione concorre a una decisione congiunta su:
a)
individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell’, paragrafo 1;
b)
se del caso, valutazione delle misure proposte dalla CCP a norma dell’, paragrafo 3;
c)
misure alternative imposte a norma dell’, paragrafo 4.
2. La decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la relazione prevista all’, paragrafo 1, è trasmessa al collegio di risoluzione.
3. La decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la CCP trasmette le misure proposte per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità di cui all’, paragrafo 3.
4. La decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo è adottata entro quattro mesi dalla comunicazione al collegio di risoluzione delle misure alternative di cui all’, paragrafo 4.
5. L’autorità di risoluzione motiva le decisioni congiunte previste al paragrafo 1 e le notifica per iscritto alla CCP e, ove lo ritenga pertinente, alla relativa impresa madre.
6. Su richiesta dell’autorità di risoluzione della CCP, l’AESFEM può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione della relazione prevista all’, paragrafo 1, il collegio di risoluzione non ha adottato una decisione congiunta, l’autorità di risoluzione decide autonomamente le misure adeguate da adottare a norma dell’, paragrafo 5. L’autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio di risoluzione nel corso del periodo di quattro mesi.
L’autorità di risoluzione notifica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all’impresa madre, e agli altri membri del collegio di risoluzione.
8. Se, al termine del periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 7 del presente articolo, non si è pervenuti a una decisione congiunta e la maggioranza semplice dei membri votanti non concorda con la proposta di decisione congiunta dell’autorità di risoluzione relativa a una delle questioni contemplate all’, paragrafo 7, lettera j), l) od o), del presente regolamento, uno dei membri votanti interessati, sulla base di tale maggioranza, può deferire la questione all’AESFEM in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità di risoluzione della CCP attende la decisione assunta dall’AESFEM a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e decide conformandovisi.
Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L’AESFEM decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all’AESFEM se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell’AESFEM entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione.
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