Art. 14
Procedura di coordinamento per i piani di risoluzione
In vigore dal 16 dic 2020
Procedura di coordinamento per i piani di risoluzione
1. L’autorità di risoluzione trasmette al collegio di risoluzione un progetto di piano di risoluzione, le informazioni comunicate a norma dell’ e qualsiasi altra informazione d’interesse per detto collegio.
2. Il collegio di risoluzione giunge a una decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla relativa modifica entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l’autorità di risoluzione glielo trasmette in conformità del paragrafo 1.
L’autorità di risoluzione provvede a che l’AESFEM riceva tutte le informazioni d’interesse per il ruolo che le spetta in conformità del presente articolo.
3. L’autorità di risoluzione può decidere, conformemente all’, paragrafo 4, di coinvolgere autorità di paesi terzi nell’elaborazione e nella verifica del piano di risoluzione, a condizione che dette autorità rispettino gli obblighi di riservatezza previsti all’ e appartengano a giurisdizioni in cui è stabilito almeno uno dei soggetti seguenti:
a)
l’impresa madre della CCP, se pertinente;
b)
i partecipanti diretti della CCP ove il contributo da essi versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP su base aggregata e nell’arco di un anno sia superiore a quello del terzo Stato membro tra quelli che danno il maggior contributo ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012;
c)
le filiazioni della CCP, se pertinente;
d)
altri prestatori di servizi essenziali alla CCP;
e)
CCP interoperabili.
4. Su richiesta di una delle autorità di risoluzione, l’AESFEM può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risoluzione, il collegio di risoluzione non è giunto a una decisione congiunta, l’autorità di risoluzione decide autonomamente. L’autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio di risoluzione nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di risoluzione notifica la decisione per iscritto alla CCP e agli altri membri del collegio di risoluzione.
6. Se, al termine del periodo di quattro mesi, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, non si è pervenuti a una decisione congiunta e la maggioranza semplice dei membri votanti non concorda con la proposta di decisione congiunta dell’autorità di risoluzione su una delle questioni relative al piano di risoluzione, uno dei membri votanti interessati, sulla base di tale maggioranza, può deferire la questione all’AESFEM in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità di risoluzione della CCP attende la decisione adottata dall’AESFEM a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e decide conformandovisi.
Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L’AESFEM decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all’AESFEM se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell’AESFEM entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione.
7. Laddove sia adottata una decisione congiunta a norma del paragrafo 1 e una delle autorità di risoluzione o un ministero competente reputi, a norma del paragrafo 6, che l’oggetto del disaccordo sconfini nelle competenze di bilancio dello Stato membro di appartenenza, l’autorità di risoluzione della CCP riesamina il piano di risoluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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