Art. 12 · Piani di risoluzione

Art. 12

Piani di risoluzione

In vigore dal 16 dic 2020
Piani di risoluzione 1.   L’autorità di risoluzione della CCP elabora un piano di risoluzione per la CCP previa consultazione dell’autorità competente e coordinandosi con il collegio di risoluzione secondo la procedura prevista all’. 2.   Il piano di risoluzione prevede le azioni di risoluzione che l’autorità di risoluzione può attuare laddove la CCP presenti i presupposti per la risoluzione di cui all’. 3.   Il piano di risoluzione tiene conto almeno degli elementi seguenti: a) dissesto della CCP, anche in situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico, dovuto a uno dei motivi seguenti o a una combinazione degli stessi: i) eventi di inadempimento, e ii) eventi diversi dall’inadempimento; b) l’impatto che l’attuazione del piano di risoluzione avrebbe: i) sui partecipanti diretti e, nella misura in cui l’informazione è disponibile, sui relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove questi siano stati designati quali O-SII nonché su quanti potrebbero verosimilmente essere sottoposti a provvedimenti di risanamento o azioni di risoluzione in conformità della direttiva 2014/59/UE; ii) sulle FMI collegate; iii) sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP; e iv) sul sistema finanziario di uno Stato membro o dell’Unione nel suo complesso e, nella misura del possibile, dei paesi terzi in cui presta servizi; c) modalità e situazioni in cui la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi forniti dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse standard e indicazione delle attività che possono essere considerate idonee quali garanzie. 4.   Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti: a) sostegno finanziario pubblico straordinario; b) assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale; c) assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard. 5.   Il piano di risoluzione formula ipotesi prudenti in merito alle risorse finanziarie disponibili sotto forma di strumenti di risoluzione, che possono essere necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e alle risorse che si prevede saranno disponibili conformemente alle norme e alle disposizioni della CCP al momento dell’avvio della risoluzione. Tali ipotesi prudenti tengono conto dei pertinenti risultati delle più recenti prove di stress effettuate conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, come specificato all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché degli scenari di condizioni di mercato estreme oltre a quelle previste nel piano di risanamento della CCP. 6.   L’autorità di risoluzione della CCP, previa consultazione dell’autorità competente e coordinandosi con il collegio di risoluzione secondo la procedura prevista all’, riesamina il piano di risoluzione, aggiornandolo se del caso, almeno annualmente e a ogni mutamento della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o della situazione finanziaria della CCP ovvero in caso di altro mutamento che influisce in misura sostanziale sull’efficacia del piano. La CCP e l’autorità competente informano prontamente di detto mutamento l’autorità di risoluzione. 7.   Il piano di risoluzione indica le situazioni e i diversi scenari in cui si applicano gli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione. Nel piano si opera una chiara distinzione, in particolare attraverso diversi scenari, tra dissesto causato da eventi di inadempimento, da eventi diversi dall’inadempimento o da una combinazione di entrambi, nonché tra diversi tipi di eventi diversi dall’inadempimento. Il piano di risoluzione comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata: a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano, distinguendo tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e una combinazione di entrambi; b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla CCP dopo l’ultimo aggiornamento del piano di risoluzione; c) una descrizione delle modalità con cui le funzioni essenziali della CCP possono essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità delle sue funzioni essenziali nella risoluzione della CCP; d) una stima dei tempi necessari per l’attuazione di ciascun aspetto sostanziale del piano, compresa la ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP; e) una descrizione particolareggiata della valutazione della risolvibilità effettuata a norma dell’; f) una descrizione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell’, per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità individuati nella valutazione effettuata a norma dell’; g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività della CCP; h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell’ siano aggiornate e a disposizione dell’autorità di risoluzione in qualsiasi momento; i) una spiegazione delle modalità che permettono il finanziamento delle azioni di risoluzione senza presupporre la sussistenza degli elementi di cui al paragrafo 4; j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e relative tempistiche; k) una descrizione delle interdipendenze critiche tra la CCP e gli altri partecipanti al mercato e tra la CCP e i prestatori di servizi essenziali, degli accordi di interoperabilità e dei collegamenti con altre FMI, nonché delle modalità per affrontare tutte le suddette interdipendenze; l) una descrizione delle interdipendenze critiche infragruppo e dei modi per affrontarle; m) una descrizione delle diverse opzioni che assicurano: i) l’accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture; ii) il regolamento tempestivo delle obbligazioni dovute ai partecipanti diretti e, se del caso, ai relativi clienti e alle FMI collegate; iii) l’accesso dei partecipanti diretti e, se del caso, dei relativi clienti, in modo trasparente e non discriminatorio, ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie in titoli o in liquidità, fornite alla CCP e da questa detenute, che sono dovute a tali partecipanti; iv) la continuità operativa dei collegamenti fra la CCP e le altre FMI e tra la CCP e le sedi di negoziazione; v) il mantenimento della portabilità delle posizioni e delle attività collegate dei clienti e clienti indiretti; e vi) il mantenimento delle licenze, autorizzazioni, riconoscimenti e qualificazioni giuridiche di cui la CCP necessita per continuare a esercitare le funzioni essenziali, compreso il riconoscimento ai fini dell’applicazione delle norme sul carattere definitivo del regolamento e ai fini della partecipazione a altre FMI ovvero dei collegamenti con esse o con le sedi di negoziazione; n) una descrizione delle modalità con cui l’autorità di risoluzione otterrà le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui all’; o) un’analisi dell’impatto del piano sui dipendenti della CCP, compresa una stima dei costi associati, e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante la procedura di risoluzione, tenendo conto delle norme e dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali; p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico onde garantire la massima trasparenza; q) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della CCP; r) una descrizione delle modalità di notificazione al collegio di risoluzione conformemente all’, paragrafo 1; s) una descrizione delle misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate dei partecipanti diretti e dei clienti della CCP inadempiente dalla CCP inadempiente a un’altra CCP o a una CCP-ponte senza incidere sui rapporti contrattuali tra i partecipanti diretti e relativi clienti. 8.   Le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a) sono comunicate alla CCP. La CCP può comunicare per iscritto all’autorità di risoluzione il suo parere sul piano di risoluzione. Il parere è incluso nel piano. 9.   Previa consultazione del CERS e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli atti delegati adottati in base all’, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, e rispettando il principio di proporzionalità, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM offre alle autorità di risoluzione sufficiente flessibilità per tenere conto delle specificità dei rispettivi quadri giuridici nazionali in materia di diritto fallimentare, nonché della natura e della complessità dell’attività di compensazione esercitata dalle CCP. L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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