Art. 35 · Disposizioni transitorie

Art. 35

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 dic 2020
Disposizioni transitorie L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 prima della data di applicazione del presente regolamento è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti prima del 21 agosto 2021.
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