Art. 31
Modelli di certificati sanitari in caso di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza
In vigore dal 16 dic 2020
Modelli di certificati sanitari in caso di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza
I certificati sanitari di cui all’, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:
a)
il modello di cui all’allegato IV, capitolo 1, per gli animali vivi trasportati al macello;
b)
il modello di cui all’allegato IV, capitolo 2, per il pollame destinato alla produzione di «foie gras» e per il pollame a eviscerazione differita;
c)
il modello di cui all’allegato IV, capitolo 3, per la selvaggina d’allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l’azienda di provenienza in conformità all’allegato III, sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624;
d)
il modello di cui all’allegato IV, capitolo 4, per la selvaggina d’allevamento macellata presso l’azienda di provenienza in conformità all’allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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