Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«macello»: un macello come definito all’allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
2)
«cosce di rana»: le cosce di rana come definite all’allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e le cosce di rana del genere Pelophylax della famiglia Ranidae, e dei generi Limnonectes, Fejervarya e Hoplobatrachus della famiglia Dicroglossidae;
3)
«lumache»: le lumache come definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra lumaca della famiglia Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae;
4)
«insetti»: gli insetti come definiti all’, punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
5)
«nave reefer»: una nave reefer come definita all’, punto 26), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
6)
«nave congelatrice»: una nave frigorifero come definita all’allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
7)
«nave officina»: una nave officina come definita all’allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8)
«centro di spedizione»: un centro di spedizione come definito all’allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
9)
«stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: un centro di lavorazione della selvaggina come definito all’allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;
10)
«laboratorio di sezionamento»: un laboratorio di sezionamento come definito all’allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;
11)
«germogli»: i germogli come definiti all’, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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