Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «macello»: un macello come definito all’allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004; 2) «cosce di rana»: le cosce di rana come definite all’allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e le cosce di rana del genere Pelophylax della famiglia Ranidae, e dei generi Limnonectes, Fejervarya e Hoplobatrachus della famiglia Dicroglossidae; 3) «lumache»: le lumache come definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra lumaca della famiglia Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae; 4) «insetti»: gli insetti come definiti all’, punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/625; 5) «nave reefer»: una nave reefer come definita all’, punto 26), del regolamento delegato (UE) 2019/625; 6) «nave congelatrice»: una nave frigorifero come definita all’allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004; 7) «nave officina»: una nave officina come definita all’allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 8) «centro di spedizione»: un centro di spedizione come definito all’allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004; 9) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: un centro di lavorazione della selvaggina come definito all’allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004; 10) «laboratorio di sezionamento»: un laboratorio di sezionamento come definito all’allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004; 11) «germogli»: i germogli come definiti all’, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013.
Storico versioni

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