Art. 10 · Modelli di certificati ufficiali e modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento

Art. 10

Modelli di certificati ufficiali e modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento

In vigore dal 16 dic 2020
Modelli di certificati ufficiali e modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento I certificati ufficiali e il certificato sanitario/ufficiale di cui all’, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati: a) WL, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 21, per le carni fresche destinate al consumo umano di leporidi selvatici (conigli e lepri), escluse le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le frattaglie tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati; b) WM, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 22, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi; c) RM, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 23, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di conigli d’allevamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:2235:oj#art-10