Art. 1
In vigore dal 16 dic 2020
L’allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 è modificato come segue:
1)
nel titolo, la dicitura «Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d’America» è sostituita dalla seguente:
«Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, Regno Unito e Stati Uniti d’America»;
2)
nella parte 2, il seguente trattino è inserito dopo il sesto trattino:
«—
Regno Unito (fatta salva l’applicazione del presente regolamento al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, conformemente all’allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (“protocollo”) allegato all’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (*1), nel quale sono elencate le disposizioni di diritto dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo)
(*1) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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