Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«Stato di diritto»: il valore dell’Unione sancito nell’ TUE. In esso rientrano i principi di legalità, in base alla quale il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva, compreso l’accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali; separazione dei poteri; non-discriminazione e uguaglianza di fronte alla legge. Lo Stato di diritto è da intendersi alla luce degli altri valori e principi dell’Unione sanciti nell’ TUE;
b)
«soggetto pubblico»: un’autorità pubblica a qualsiasi livello di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi dell’, punto 42, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) («regolamento finanziario»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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