Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 dic 2020
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 6 dell’allegato si applica a decorrere dal 4 luglio 2020. Il punto 8, lettera b), dell’allegato si applica come segue: — le righe relative alle sostanze cobalto, benzo[rst]pentafene e dibenzo[b,def]crisene; dibenzo[a,h]pirene si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2021; — le righe relative alle sostanze 1,2-diidrossibenzene; pirocatecolo, acetaldeide; etanale e spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-diclorofenil)-2-osso-1-ossaspiro[4.5]dec-3-en-4-il 2,2-dimetilbutirato si applicano a decorrere dal 5 luglio 2021. Il punto 11, lettera b), dell’allegato si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021. Il punto 12, lettera b), dell’allegato si applica come segue: — le righe relative alle sostanze cobalto, ossido di etilene; ossirano, etanolo, 2,2’-imminobis-, N-(C13-15-ramificati e lineari alchil) derivati, diisoesilftalato, halosulfuron metile (ISO); metil 3-cloro-5-{[(4,6-dimetossipirimidina-2-il) carbamoil]sulfamoil}-1- metil-1H-pirazol-4-carbossilato, 2-metilimidazolo e dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2021; — le righe relative alle sostanze 2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone, propiconazolo (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4- diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazolo e 1-vinilimidazolo si applicano a decorrere dal 5 luglio 2021.
Storico versioni

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