Art. 2
Finanziamento dello strumento e assegnazione dei fondi
In vigore dal 14 dic 2020
Finanziamento dello strumento e assegnazione dei fondi
1. Lo strumento è finanziato fino a un importo di 750 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 sulla base del potere conferito all’ della decisione sulle risorse proprie.
Ai fini dell’attuazione in base a uno specifico programma dell’Unione, gli importi di cui al primo comma sono adeguati sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo. Per gli stanziamenti di impegno tale deflatore si applica alle rate annuali.
2. L’importo di cui al paragrafo 1 è assegnato come segue:
a)
un sostegno fino a 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di aiuti a fondo perduto e di aiuti rimborsabili mediante strumenti finanziari ripartiti come segue:
i)
fino a 47 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per i programmi strutturali e di coesione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali rafforzati fino al 2022, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;
ii)
fino a 312 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;
iii)
fino a 1 900 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla protezione civile;
iv)
fino a 5 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla ricerca e all’innovazione, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;
v)
fino a 10 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi di sostegno ai territori nella transizione verso un’economia climaticamente neutra;
vi)
fino a 7 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per lo sviluppo nelle zone rurali;
b)
fino a 360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di prestiti agli Stati membri per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;
c)
fino a 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 per accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e relativa spesa per programmi finalizzati al sostegno di operazioni di investimento nel settore delle politiche interne dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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