Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

In vigore dal 14 dic 2020
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è così modificato: (1) l’ è così modificato: a) il punto (21) è sostituito dal seguente: «(21) “biomassa”, la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;»; b) sono inseriti i seguenti punti da (21 bis) a (21 sexies): «(21 bis) “combustibili da biomassa”, combustibili solidi e gassosi prodotti a partire dalla biomassa; (21 ter) “biogas”, combustibili gassosi prodotti a partire dalla biomassa; (21 quater) “rifiuto”, rifiuto quale definito all’, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione; (21 quinquies) “residuo”, sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente un processo di produzione; non costituisce un obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo; (21 sexies) “residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”, residui che sono generati direttamente dall’agricoltura, dall’acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e che non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;»; c) il punto (23) è sostituito dal seguente: «(23) “biocarburanti”, carburanti liquidi utilizzati per il trasporto prodotti a partire dalla biomassa;»; (2) all’articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso; (3) all’articolo 16, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di dubbio, il gestore o l’operatore aereo utilizza in parallelo il piano di monitoraggio modificato e quello originale per effettuare tutti i monitoraggi e le comunicazioni conformemente a entrambi i piani e registra i risultati di entrambe le attività di monitoraggio.»; (4) all’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo comma: «Ai fini del presente paragrafo, si applica l’articolo 38, paragrafo 5, a condizione che il gestore disponga delle pertinenti informazioni sulla sostenibilità e sui criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione.»; (5) all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6.   ai fini del presente articolo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»; (6) l’articolo 38 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»; b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero. Ai fini del presente comma si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»; c) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.» d) è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare unicamente i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Il presente comma si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa. L’elettricità, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani non sono soggetti ai criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001. I criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001 si applicano indipendentemente dall’origine geografica della biomassa. L’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 si applica a un impianto quale definito all’, lettera e), della direttiva 2003/87/CE. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001 è valutato conformemente all’articolo 30 e all’articolo 31, paragrafo 1, di tale direttiva. Se la biomassa utilizzata per la combustione non è conforme al presente paragrafo, il suo tenore di carbonio è considerato carbonio fossile.»; (7) l’articolo 39 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e dell’articolo 30, per determinare la frazione di biomassa del gas naturale ricevuto da una rete del gas alla quale è aggiunto biogas, il gestore non ricorre alle analisi o ai metodi di stima di cui al paragrafo 2. Il gestore può stabilire che una determinata quantità di gas naturale proveniente dalla rete del gas è biogas utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 4.»; b) è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   Il gestore può determinare la frazione di biomassa utilizzando i dati relativi all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo soddisfacente per l’autorità competente che: a) non si sono verificati doppi conteggi dello stesso quantitativo di biogas, in particolare che nessun altro rivendichi l’utilizzo del biogas acquistato, anche attraverso la presentazione di una garanzia di origine ai sensi dell’, punto 12), della direttiva (UE) 2018/2001; b) il gestore e il produttore del biogas sono collegati alla stessa rete del gas. Per dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo, il gestore può utilizzare i dati registrati in una banca dati creata da uno o più Stati membri che consente di rintracciare i trasferimenti di biogas.»; (8) all’articolo 43, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»; (9) all’articolo 47, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»; (10) l’articolo 54 è sostituito dal seguente: «Articolo 54 Disposizioni specifiche per i biocarburanti 1.   Per i combustibili misti, l’operatore aereo può presupporre l’assenza di biocarburanti e applicare una frazione fossile per difetto pari al 100 %, o determinare una frazione di biomassa a norma dei paragrafi 2 o 3. 2.   Se i biocarburanti sono fisicamente miscelati con combustibili fossili e consegnati all’aeromobile in lotti fisicamente identificabili, per determinare la frazione di biomassa l’operatore aereo può effettuare delle analisi conformemente agli articoli da 32 a 35, sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici stabiliti in tali articoli, a condizione che il ricorso alla norma e ai metodi di analisi in questione sia approvato dall’autorità competente. Se dimostra all’autorità competente che queste analisi comporterebbero costi sproporzionatamente elevati o che non sono tecnicamente realizzabili, l’operatore aereo può basare la stima del tenore di biocarburante su un bilancio di massa dei combustibili fossili e dei biocarburanti acquistati. 3.   Quando i lotti di biocarburanti acquistati non sono consegnati fisicamente a un determinato aeromobile, l’operatore aereo non ricorre ad analisi per determinare la frazione di biomassa dei combustibili utilizzati. L’operatore aereo può determinare la frazione di biomassa utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biocarburante di un valore energetico equivalente, purché fornisca prove ritenute soddisfacenti dall’autorità competente che non avvengono doppi conteggi della stessa quantità di biocarburante e, in particolare, che nessun altro rivendica l’utilizzo del biogas acquistato. Al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, l’operatore può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001. 4.   Il fattore di emissione del biocombustibile è pari a zero. Ai fini del presente paragrafo, alla combustione di biocarburante da parte degli operatori aerei si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»; (11) all’articolo 72, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le emissioni annuali totali di ciascuno dei gas a effetto serra CO 2, N2O e PFC sono comunicate come tonnellate di CO2 o CO2(e) arrotondate. Le emissioni annuali totali dell’impianto sono calcolate come la somma dei valori arrotondati per il CO2, l’N2O e i PFC.»; (12) gli allegati I e X sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento; (13) gli allegati II, IV e VI sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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