Art. 2
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067
In vigore dal 14 dic 2020
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è così rettificato:
1)
l’ è così rettificato:
a)
al punto 11, «…/…» è sostituito da «2019/331»;
b)
al punto 28, «…/…» è sostituito da «2019/331»;
c)
al punto 29, «…/…» è sostituito da «2019/331»;
2)
l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, è modificato come segue:
a)
nella prima frase, «…/…» è sostituito da «2019/331»;
b)
nella seconda frase, «…/…» è sostituito da «2019/331»;
3)
all’articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, «…/…» è sostituito da «2019/331».
4)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è così rettificato:
a)
alla lettera e), «…/…» è sostituito da «2019/331»;
b)
alla lettera f), «…/…» è sostituito da «2019/331»;
c)
il punto l è sostituito dal seguente:
«l)
ove applicabile, le comunicazioni di cui all’articolo 69, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;»;
5)
all’articolo 17, il paragrafo 3 è così rettificato:
a)
alla lettera a), «…/…» è sostituito da «2019/331»;
b)
alla lettera c), «…/…» è sostituito da «2019/331»;
6)
all’articolo 17, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«4. Qualora il CO2 trasferito sia sottratto a norma dell’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, o l’N2O trasferito non sia contabilizzato a norma dell’articolo 50 di tale regolamento, e la misurazione del CO2 o del N2O trasferito avvenga sia nell’impianto cedente sia nell’impianto destinatario, il verificatore controlla che le differenze tra i valori misurati nei due impianti siano riconducibili all’incertezza insita nei sistemi di misurazione e che nelle comunicazioni sulle emissioni di entrambi gli impianti sia stata utilizzata la media aritmetica corretta dei valori misurati.»;
7)
all’articolo 19, paragrafo 3, «…/…» è sostituito da «2019/331»;
8)
all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), «…/…» è sostituito da «2019/331»;
9)
all’articolo 27, il paragrafo 3 è così rettificato:
a)
alla lettera f), «…/…» è sostituito da «2019/331»;
b)
alla lettera q), «…/…» è sostituito da «2019/331»;
10)
alla lettera e) dell’articolo 28, «…/…» è sostituito da «2019/331»;
11)
alla lettera c) dell’articolo 30, paragrafo 1, «…/…» è sostituito da «2019/331»;
12)
all’articolo 58, paragrafo 2, terzo comma, «…/…» è sostituito da «2019/331»;
13)
all’articolo 69, paragrafo 1, «…/…» è sostituito da «2019/331».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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