Art. 3 · Notifica nell’Unione

Art. 3

Notifica nell’Unione

In vigore dal 7 dic 2020
Notifica nell’Unione 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro 24 ore dalla conferma, gli eventuali focolai primari nel loro territorio di una delle malattie elencate figuranti: a) nell’allegato I, punti 1 e 2; b) nell’allegato I, punto 3, se il focolaio primario è stato individuato nella pertinente popolazione animale interessata in uno Stato membro o una zona indenni da malattia; c) nell’allegato I, punti 4 e 5, se il focolaio primario è stato individuato in uno Stato membro, una zona o, se pertinente, un compartimento indenni da malattia. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi il primo giorno lavorativo di ogni settimana (in riferimento alla settimana precedente, dalle ore 0.00 del lunedì fino alle ore 24.00 della domenica), i focolai secondari nel loro territorio di una delle malattie elencate figuranti: a) nell’allegato I, punti 1 e 2; b) nell’allegato I, punto 3, se tali focolai secondari sono stati individuati nella pertinente popolazione animale interessata in uno Stato membro o una zona indenni da malattia; c) nell’allegato I, punti 4 e 5, se tali focolai secondari sono stati individuati in uno Stato membro, una zona o, se pertinente, un compartimento indenni da malattia. Se la Commissione non riceve alcuna informazione, si ritiene che non sia stato confermato alcun focolaio secondario nel periodo indicato al primo comma. 3.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le informazioni specificate nell’allegato II e sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.
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