Art. 13 · Procedure per l’istituzione e l’uso del sistema ADIS

Art. 13

Procedure per l’istituzione e l’uso del sistema ADIS

In vigore dal 7 dic 2020
Procedure per l’istituzione e l’uso del sistema ADIS Gli Stati membri utilizzano il sistema ADIS o qualsiasi parte di tale sistema per l’inserimento e il trasferimento dei dati conformemente al presente regolamento a decorrere dalla data loro comunicata dalla Commissione.
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