Art. 12 · Scambio di informazioni su Stati membri, loro zone e compartimenti indenni da malattia

Art. 12

Scambio di informazioni su Stati membri, loro zone e compartimenti indenni da malattia

In vigore dal 7 dic 2020
Scambio di informazioni su Stati membri, loro zone e compartimenti indenni da malattia 1.   L’elenco dei territori, delle zone o dei compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, di cui all’articolo 38 del regolamento (UE) 2016/429, è compilato utilizzando il modello elettronico standard fornito sul sito web della Commissione. 2.   Gli Stati membri modificano l’elenco di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi se lo status di indenne da malattia del territorio, delle zone o dei compartimenti cambia a causa della non conformità alle prescrizioni per il mantenimento di tale status. 3.   Gli Stati membri rilasciano le dichiarazioni provvisorie per le zone o i compartimenti per determinate malattie degli animali acquatici di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 utilizzando il modello elettronico standard fornito sul sito web della Commissione.
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