Art. 10
Presentazione dei programmi di eradicazione
In vigore dal 7 dic 2020
Presentazione dei programmi di eradicazione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica, utilizzando i modelli elettronici standard forniti a tal fine, per approvazione:
a)
i rispettivi programmi obbligatori di eradicazione entro il 31 maggio dell’anno che precede l’anno di inizio della loro applicazione;
b)
i rispettivi programmi facoltativi di eradicazione in qualsiasi momento.
2. I programmi di eradicazione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni pertinenti specificate:
a)
nell’allegato VII, sezione 1, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento;
b)
nell’allegato VII, sezione 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da RABV;
c)
nell’allegato VII, sezione 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da BTV;
d)
nell’allegato VII, sezione 4, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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