Art. 10 · Presentazione dei programmi di eradicazione

Art. 10

Presentazione dei programmi di eradicazione

In vigore dal 7 dic 2020
Presentazione dei programmi di eradicazione 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica, utilizzando i modelli elettronici standard forniti a tal fine, per approvazione: a) i rispettivi programmi obbligatori di eradicazione entro il 31 maggio dell’anno che precede l’anno di inizio della loro applicazione; b) i rispettivi programmi facoltativi di eradicazione in qualsiasi momento. 2.   I programmi di eradicazione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni pertinenti specificate: a) nell’allegato VII, sezione 1, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento; b) nell’allegato VII, sezione 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da RABV; c) nell’allegato VII, sezione 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da BTV; d) nell’allegato VII, sezione 4, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.
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