Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 dic 2020
1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I o destinato a loro vantaggio. 3.   Nell’allegato I figurano i seguenti soggetti, identificati dal Consiglio a norma dell’ della decisione (PESC) 2020/1999. a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili degli atti di cui all’, paragrafo 1; b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui all’, paragrafo 1, o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli; c) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).
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