Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 dic 2020
1.   Il considerando 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 è sostituito dal seguente: «(64) Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC dovrebbero pertanto essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione per “tutte le altre società”, ovvero un dazio antidumping definitivo del 27,9 %, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione.» 2.   L’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 è sostituito dal seguente: 2.«1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società” istituito dall’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i seguenti prodotti: — quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti “magnetici” e di acciai rapidi, — quelli solo laminati a caldo o a freddo, — quelli definiti all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1994:oj#art-1