Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 dic 2020
Il regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato: a) all’allegato I, tabella 1, punto 17.2, il testo della casella della riga c, colonna F, è sostituito dal testo seguente: «Indicare un codice paese diverso da quello dei codici paese degli Stati membri.»; b) l’allegato II è così modificato: i) l’elenco codici 3 è sostituito dal seguente: «3.   CODICI DEI PAESI Devono essere identici ai codici stabiliti nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione (*1), eccetto: — Grecia, per cui occorre utilizzare EL invece di GR. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).»;" ii) l’elenco codici 4 è soppresso; iii) l’elenco codici 5 è sostituito dal seguente: «5.   NUMERO DI RIFERIMENTO DELL’UFFICIO DOGANALE (COR) Il numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore del codice del paese seguito da un codice nazionale alfanumerico di sei cifre, ad esempio IT0830AB.».
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