Art. 1
Modifica
In vigore dal 26 nov 2020
Modifica
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo seguente:
«1. Ai fini dell'elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, gli operatori segnalanti effettuano le segnalazioni alla BCN dello Stato membro in cui risiedono su base consolidata fornendo, per tutte le loro succursali dell'Unione o dell'EFTA, nonché per le loro succursali situate nel Regno Unito, informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario. Le informazioni statistiche richieste sono specificate negli allegati I, II e III. Gli operatori segnalanti segnalano le informazioni statistiche richieste nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale, revisione e integrità dei dati di cui all’allegato IV. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti alla BCE in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.».
Storico versioni
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