Art. 4
Autorità centrale
In vigore dal 25 nov 2020
Autorità centrale
Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale incaricata di:
a)
fornire informazioni agli organi mittenti;
b)
ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;
c)
trasmettere, in casi eccezionali, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente su richiesta di un organo mittente.
Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.
Storico versioni
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