Art. 34
Monitoraggio
In vigore dal 25 nov 2020
Monitoraggio
1. Entro il 2 luglio 2023, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.
2. Il programma dettagliato specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Esso stabilisce in quale momento i dati di cui al paragrafo 3 devono essere raccolti per la prima volta, che dev’essere al più tardi il 2 luglio 2026, e successivamente con quale periodicità tali dati debbano essere raccolti.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati necessari ai fini del monitoraggio, ove disponibili:
a)
il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti trasmesse conformemente all’;
b)
il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti eseguite conformemente all’;
c)
il numero di casi in cui la domanda di notificazione o comunicazione di atti è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell’, paragrafo 4;
d)
il numero di certificati di mancata notificazione o comunicazione ricevuti;
e)
il numero di rifiuti di atti in ragione della lingua ricevuti dagli organi mittenti.
4. Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e d), e trasmettono periodicamente tali dati alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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