Art. 31 · Tutela delle informazioni trasmesse

Art. 31

Tutela delle informazioni trasmesse

In vigore dal 25 nov 2020
Tutela delle informazioni trasmesse 1.   Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679. Lo scambio o la trasmissione di dati tra autorità competenti a livello di Unione sono conformi al regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali che non sono pertinenti per il trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente. 2.   L’autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale sono considerate titolari del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2016/679. 3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento siano utilizzate dall’organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse. 4.   Gli organi riceventi assicurano che tali informazioni restino riservate secondo il proprio diritto nazionale. 5.   I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull’uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento. 6.   Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2002/58/CE.
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