Art. 29
Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
In vigore dal 25 nov 2020
Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
1. Per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, sulla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti.
2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione:
a)
copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e
b)
qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.
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