Art. 16
Trasmissione per via diplomatica o consolare
In vigore dal 25 nov 2020
Trasmissione per via diplomatica o consolare
In circostanze eccezionali ciascuno Stato membro ha la facoltà di ricorrere alla via diplomatica o consolare per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi riceventi e alle autorità centrali di un altro Stato membro.
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