Art. 12
Rifiuto di ricevere un atto
In vigore dal 25 nov 2020
Rifiuto di ricevere un atto
1. Il destinatario ha la facoltà di rifiutare l’atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una delle seguenti lingue:
a)
una lingua compresa dal destinatario; o
b)
la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione.
2. L’organo ricevente informa il destinatario del diritto di cui al paragrafo 1 nel caso in cui l’atto non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b), accludendo all’atto notificato o comunicato il modulo L di cui all’allegato I:
a)
nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine; e
b)
in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b).
Se risulta che il destinatario comprende una lingua ufficiale di un altro Stato membro, è fornito anche il modulo L di cui all’allegato I in tale lingua.
Qualora uno Stato membro traduca il modulo L di cui all’allegato I in una lingua di un paese terzo, comunica tale traduzione alla Commissione al fine di metterla a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica.
3. Il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto o al momento stesso della notificazione o comunicazione o entro due settimane dal momento della notificazione o comunicazione facendo una dichiarazione scritta con cui rifiuta l’accettazione. A tal fine, il destinatario può restituire all’organo ricevente il modulo L di cui all’allegato I o una dichiarazione scritta che indichi che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto in ragione della lingua in cui è stato notificato o comunicato.
4. Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa immediatamente l’organo mittente mediante il certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione usando il modulo K di cui all’allegato I e gli restituisce la domanda e, ove disponibile, ciascun atto di cui è richiesta la traduzione.
5. È possibile ovviare alla notificazione o comunicazione dell’atto rifiutato attraverso la notificazione o comunicazione al destinatario, conformemente al presente regolamento, di tale atto unitamente a una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1. In tal caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto e la sua traduzione sono stati notificati o comunicati in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora la legge di uno Stato membro richieda che un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’, paragrafo 2.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.
7. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli agenti diplomatici o consolari, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell’, e l’autorità o il soggetto, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell’, dell’ o dell’, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che il modulo L di cui all’allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati rispettivamente a tali agenti o a tale autorità o soggetto.
Storico versioni
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