Art. 12 · Rifiuto di ricevere un atto

Art. 12

Rifiuto di ricevere un atto

In vigore dal 25 nov 2020
Rifiuto di ricevere un atto 1.   Il destinatario ha la facoltà di rifiutare l’atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una delle seguenti lingue: a) una lingua compresa dal destinatario; o b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione. 2.   L’organo ricevente informa il destinatario del diritto di cui al paragrafo 1 nel caso in cui l’atto non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b), accludendo all’atto notificato o comunicato il modulo L di cui all’allegato I: a) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine; e b) in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b). Se risulta che il destinatario comprende una lingua ufficiale di un altro Stato membro, è fornito anche il modulo L di cui all’allegato I in tale lingua. Qualora uno Stato membro traduca il modulo L di cui all’allegato I in una lingua di un paese terzo, comunica tale traduzione alla Commissione al fine di metterla a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica. 3.   Il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto o al momento stesso della notificazione o comunicazione o entro due settimane dal momento della notificazione o comunicazione facendo una dichiarazione scritta con cui rifiuta l’accettazione. A tal fine, il destinatario può restituire all’organo ricevente il modulo L di cui all’allegato I o una dichiarazione scritta che indichi che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto in ragione della lingua in cui è stato notificato o comunicato. 4.   Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa immediatamente l’organo mittente mediante il certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione usando il modulo K di cui all’allegato I e gli restituisce la domanda e, ove disponibile, ciascun atto di cui è richiesta la traduzione. 5.   È possibile ovviare alla notificazione o comunicazione dell’atto rifiutato attraverso la notificazione o comunicazione al destinatario, conformemente al presente regolamento, di tale atto unitamente a una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1. In tal caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto e la sua traduzione sono stati notificati o comunicati in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora la legge di uno Stato membro richieda che un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’, paragrafo 2. 6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2. 7.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli agenti diplomatici o consolari, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell’, e l’autorità o il soggetto, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell’, dell’ o dell’, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che il modulo L di cui all’allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati rispettivamente a tali agenti o a tale autorità o soggetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:1784:oj#art-12