Art. 8
Effetti giuridici dei documenti elettronici
In vigore dal 25 nov 2020
Effetti giuridici dei documenti elettronici
Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.
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