Art. 30 · Tutela delle informazioni trasmesse

Art. 30

Tutela delle informazioni trasmesse

In vigore dal 25 nov 2020
Tutela delle informazioni trasmesse 1.   Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679. Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti a livello di Unione è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali che non sono pertinenti ai fini del trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente. 2.   L’autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale sono considerate titolari del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2016/679. 3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento siano utilizzate dall’autorità giudiziaria richiesta soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse. 4.   Le autorità giudiziarie richieste assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo il proprio diritto nazionale. 5.   I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull’uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento. 6.   Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2002/58/CE.
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