Art. 3 · Trasmissione diretta fra autorità giudiziarie

Art. 3

Trasmissione diretta fra autorità giudiziarie

In vigore dal 25 nov 2020
Trasmissione diretta fra autorità giudiziarie 1.   Ai fini dell’assunzione delle prove, le richieste di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sono trasmesse direttamente dall’autorità giudiziaria dinanzi alla quale il procedimento è pendente o previsto («autorità giudiziaria richiedente»), all’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro («autorità giudiziaria richiesta»). 2.   Ciascuno Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad assumere le prove in conformità del presente regolamento. L’elenco deve precisare anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie.
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