Art. 21 · Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari

Art. 21

Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari

In vigore dal 25 nov 2020
Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari Gli Stati membri possono prevedere nel proprio diritto nazionale che le loro autorità giudiziarie possano chiedere ai propri agenti diplomatici o consolari, nel territorio di un altro Stato membro e nell’ambito in cui sono accreditati, di assumere le prove presso i locali della missione diplomatica o consolare, salvo in circostanze eccezionali, senza necessità di richiesta preventiva, procedendo, su base volontaria e senza ricorrere a misure coercitive, all’audizione dei cittadini dello Stato membro che rappresentano, nel contesto di procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro che rappresentano. L’agente diplomatico o consolare richiesto dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.
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