Art. 20 · Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza

Art. 20

Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza

In vigore dal 25 nov 2020
Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza 1.   Qualora le prove debbano essere assunte esaminando una persona presente in un altro Stato membro e l’autorità giudiziaria chieda di assumere le prove direttamente a norma dell’, tale autorità giudiziaria assume le prove utilizzando videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a condizione che tale tecnologia sia a disposizione dell’autorità giudiziaria e quest’ultima ritenga che l’uso di tale tecnologia sia appropriato nelle circostanze specifiche della fattispecie. 2.   La richiesta di assunzione diretta delle prove utilizzando videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dev’essere presentata utilizzando il modulo N di cui all’allegato I. L’autorità giudiziaria richiedente e l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiedente, o l’autorità giudiziaria incaricata di fornire assistenza pratica nell’assunzione diretta delle prove concordano le modalità pratiche dell’esame. Su richiesta, l’autorità giudiziaria richiedente riceve assistenza nel trovare, se necessario, un interprete.
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