Art. 12 · Disposizioni generali sull’esecuzione di una richiesta

Art. 12

Disposizioni generali sull’esecuzione di una richiesta

In vigore dal 25 nov 2020
Disposizioni generali sull’esecuzione di una richiesta 1.   L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione. 2.   L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali. 3.   L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio diritto nazionale, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I. L’autorità giudiziaria esegue la richiesta secondo la procedura particolare a meno che farlo sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o non sia in grado di farlo a causa delle notevoli difficoltà d’ordine pratico. Se l’autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta di esecuzione secondo una procedura speciale per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato I. 4.   L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere all’autorità giudiziaria richiesta di avvalersi di una particolare tecnologia di comunicazione nell’assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza. L’autorità giudiziaria richiesta utilizza la tecnologia di comunicazione specificata ai sensi del primo comma a meno che ciò non sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o l’autorità giudiziaria richiesta non sia in grado di farlo a causa di notevoli difficoltà di ordine pratico. Se l’autorità giudiziaria richiesta non utilizza la tecnologia di comunicazione specificata per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato I. Se la tecnologia di comunicazione di cui al primo comma non è disponibile nelle autorità giudiziarie richiedenti o richieste, tali autorità giudiziarie possono convenire di rendere disponibile tale tecnologia di comunicazione.
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