Art. 11
Completamento della richiesta
In vigore dal 25 nov 2020
Completamento della richiesta
1. Se l’autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma dell’, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui agli , oppure ha informato l’autorità giudiziaria richiedente, a norma dell’, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari di cui all’, il termine fissato all’, decorre dalla ricezione, da parte dell’autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente completata.
2. Qualora l’autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a norma dell’, paragrafo 3, il termine fissato all’ comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l’anticipo.
Storico versioni
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