Art. 11 · Completamento della richiesta

Art. 11

Completamento della richiesta

In vigore dal 25 nov 2020
Completamento della richiesta 1.   Se l’autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma dell’, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui agli , oppure ha informato l’autorità giudiziaria richiedente, a norma dell’, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari di cui all’, il termine fissato all’, decorre dalla ricezione, da parte dell’autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente completata. 2.   Qualora l’autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a norma dell’, paragrafo 3, il termine fissato all’ comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l’anticipo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:1783:oj#art-11