Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

In vigore dal 25 nov 2020
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139 Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Il presente regolamento specifica inoltre le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per il salmone atlantico (Salmo salar) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 nelle acque dell’Unione del Mar Baltico.»; 2) all’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per quanto riguarda il salmone atlantico, i poteri delegati conferiti alla Commissione ai sensi del primo comma sono limitati alle misure di cui alla lettera a) di detto comma.»; 3) è inserito il capo seguente: «CAPO VI BIS RIDUZIONE DI CAPACITÀ DI PESCA Articolo 8 bis Riduzione di capacità pesca per il merluzzo bianco del Baltico orientale, il merluzzo bianco del Baltico occidentale e l’aringa del Baltico occidentale 1.   Gli Stati membri che hanno adottato un piano d’azione a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per i segmenti di flotta che comprendono pescherecci che praticano la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale, del merluzzo bianco del Baltico occidentale o dell’aringa del Baltico occidentale («tre stock interessati») possono attuare misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014. 2.   Il sostegno per le misure di cui al paragrafo 1 è concesso solo se il piano d’azione di cui al paragrafo 1 stabilisce obiettivi specifici di riduzione di capacità di pesca per i pescherecci con possibilità di pesca per uno o più dei tre stock interessati. 3.   Al fine di introdurre o modificare il loro piano d’azione, gli Stati membri possono in qualsiasi momento trasmettere o modificare la relazione annuale di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 4.   I limiti di capacità di pesca di uno Stato membro che attua misure per l’arresto definitivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo diminuisce di un quantitativo pari alla capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici a norma dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 508/2014. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi riduzione dei limiti della capacità di pesca nelle relazioni da presentare a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 6.   Gli Stati membri che attuano le misure per l’arresto definitivo di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione la media annua per gli anni dal 2015 al 2019 della capacità di pesca totale di tutti i pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il quantitativo totale di capacità di pesca ritirata per i pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati. 7.   Gli Stati membri che attuano le misure per l’arresto definitivo di cui al paragrafo 1 provvedono affinché la capacità di pesca dei pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati non superi la capacità di pesca media annua comunicata alla Commissione a norma del paragrafo 6 non riassegnando capacità di pesca ad alcuno tra tali gruppi di pescherecci prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del ritiro o prima che lo stock interessato sia stato al di sopra di MSY Btrigger per un periodo di tre anni, se questa data è anteriore.»; 4) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l’obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica ai comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 250 chilogrammi di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.»; 5) all’articolo 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 250 chilogrammi di merluzzo bianco;»; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 14 bis Controllo delle catture di merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e aringa del Baltico occidentale Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio e il controllo dei pescherecci con contingenti di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale o con possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico occidentale o l’aringa del Baltico occidentale.».
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