Art. 1
In vigore dal 20 nov 2020
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1)
all’articolo 105, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
«vi)
i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man;»;
2)
all’articolo 244, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell’Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2020:2191:oj#art-1