Art. 16 · Tasse e diritti

Art. 16

Tasse e diritti

In vigore dal 20 nov 2020
Tasse e diritti 1.   Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse e diritti a norma dell’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009 a copertura dei costi connessi con l’attività da essi svolta in applicazione del presente regolamento. 2.   In caso di domande simultanee di rinnovo dell’approvazione per più di una sostanza attiva, per le quali almeno una parte della valutazione del rischio possa considerarsi applicabile a tutte le domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive, le tasse sono proporzionate e si applicano tenendo conto della possibilità che sia effettuata una valutazione comune del rischio. Il primo comma si applica in particolare alle domande simultanee di rinnovo riguardanti ceppi di microrganismi che presentano similarità genetica, biologica e/o ecologica, o feromoni con strutture chimiche simili che agiscono sullo stesso gruppo tassonomico di organismi bersaglio.
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